Art. 3.
(Autorità indipendente di controllo).

      1. È istituita un'Autorità indipendente preposta al controllo dell'osservanza delle disposizioni di legge concernenti i partiti, di seguito denominata «Autorità», con sede a Roma. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
      2. L'Autorità è un organo collegiale composto da tre membri, scelti tra cittadini italiani non iscritti a partiti o a movimenti politici, di specchiata moralità e di altissima qualificazione tecnica in materia amministrativa, contabile e finanziaria designati, congiuntamente, dai Presidenti delle Camere, che indicano anche il presidente. I membri dell'Autorità non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura.

 

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      3. I componenti dell'Autorità giurano fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi dinanzi al Presidente della Repubblica, durano in carica quattro anni e non sono riconfermabili.
      4. L'Autorità si avvale di una segreteria composta da non più di venti addetti, dei quali dieci con regime giuridico e con trattamento economico equiparati a quelli dei dirigenti dello Stato. Gli addetti alla segreteria, se già dipendenti dello Stato o di enti pubblici, sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni e dagli enti di provenienza e non possono essere candidati ad elezioni politiche o amministrative.
      5. Il funzionamento e la struttura dell'Autorità e della segreteria sono disciplinati da un regolamento adottato, previo parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, dall'Autorità stessa con deliberazione collegiale.
      6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità.
      7. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con un'unica unità previsionale di base, nello stato di previsione del Ministero dell'interno. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, che deve comunque contenere l'indicazione delle spese entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 5, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

 

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      8. L'Autorità ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico e di chiedere ad essi, oltre a notizie e ad informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni.
      9. Chiunque vi abbia interesse può adire l'Autorità affinché sia accertata la non conformità dello statuto di un partito alle norme della presente legge, inclusa la violazione dei princìpi di cui all'articolo 5. Qualora accerti effettivamente le violazioni denunciate, l'Autorità può dichiarare la decadenza totale o parziale del diritto ai benefìci previsti dalla legge 3 giugno 1999, n. 157, come da ultimo modificata dall'articolo 14 della presente legge.
      10. L'Autorità esercita le seguenti funzioni:

          a) verifica la regolarità del bilancio certificato, che ciascun partito è tenuto a presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce;

          b) verifica, entro il 30 settembre di ciascun anno, la corrispondenza del bilancio dei partiti e procede alla sua approvazione. Nell'attività di verifica, l'Autorità può avvalersi di tutte le amministrazioni pubbliche e di enti pubblici e privati, in particolare finanziari e bancari;

          c) sovrintende al rispetto delle disposizioni concernenti la democraticità, la trasparenza e la regolarità del funzionamento dei partiti stabilite dalla presente legge;

          d) procede ad istruttoria per verificare l'esistenza di infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge e nella legge 3 giugno 1999, n. 157, come da ultimo modificata dall'articolo 14 della presente legge, valutando gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse;

          e) può procedere, d'ufficio, o su richiesta dei due rami del Parlamento o del Presidente del Consiglio dei ministri, a indagini conoscitive;

 

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          f) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione non corretta della normativa contenuta nella presente legge e nella legge 3 giugno 1999, n. 157, come da ultimo modificata dall'articolo 14 della presente legge; inoltre predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale sono evidenziate le eventuali disfunzioni riscontrate.

      11. È istituito presso la segreteria dell'Autorità il registro dei partiti.
      12. Nel caso in cui l'Autorità accerti la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge o nella legge 3 giugno 1999, n. 157, come da ultimo modificate dall'articolo 14 della presente legge, la medesima Autorità fissa un termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Ove il termine sia decorso inutilmente, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 100.000 euro. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, l'Autorità può disporre il blocco del finanziamento pubblico e proporre alle Camere la sospensione del riconoscimento del relativo gruppo parlamentare. Contro le decisioni dell'Autorità può essere proposto ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, entro trenta giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi.
      13. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti i partiti e i membri degli stessi, oggetto d'istruttoria da parte dell'Autorità, sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali e vincolati dal segreto d'ufficio.